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d’aiuto?

Un team di esperti a disposizione per aiutarti a risolvere qualsiasi problema.

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Domande Frequenti Assistenza clienti

Abbiamo raccolto alcune delle domande più frequenti sulla bolletta. Se hai bisogno di approfondire, puoi consultarle.

Il servizio clienti Argos è reperibile tramite la sezione supporto o al numero verde 800178997 (da rete fissa) e 0497896840 (da mobile), da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00.

Se hai bisogno di assistenza per segnalare guasti ed emergenze, puoi contattare il numero di pronto intervento indicato nella terza pagina della bolletta, a lato del punto esclamativo.

Se non sei soddisfatto dei nostri servizi, puoi inoltrare il tuo reclamo scrivendo a contatti oppure accedendo alla sezione apposita.  

È un’area sicura accessibile a tutti i clienti Argos in cui poter gestire autonomamente il proprio profilo cliente, consultare i consumi e le bollette, e comunicare l’autolettura.

Per accedere alla propria area clienti è indispensabile registrarsi. Come farlo?
  • Accedi a www.argos.company ed entra nel menù AREA CLIENTI
  • Se non hai un account, clicca sulla voce “REGISTRATI” ed inserisci i tuoi dati. In questo passaggio potrai scegliere username e password per accedere alla tua area riservata.
  • Una volta confermate le voci prescelte, riceverai una mail contenente il link per completare la registrazione. Cliccando sul link ricevuto, si aprirà una schermata in cui dovrai inserire il codice fiscale e il numero di riferimento del contratto per associare tutte le tue forniture.
  • Conferma i dati inseriti e la registrazione sarà conclusa.

Scarica l’app ArgosConnectEnergy, disponibile per smartphone e tablet iOS e Android, e accedi utilizzando le credenziali scelte in fase di registrazione nell’area clienti. Se non hai effettuato la registrazione, iscriviti qui e segui la procedura:
  • Accedi a www.argos.company ed entra nel menù AREA CLIENTI
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  • Conferma i dati inseriti e la registrazione sarà conclusa.

Per richiedere una modifica o effettuare un reset delle credenziali, puoi utilizzare la sezione apposita nell’area clienti, provvederemo ad effettuare un reset delle credenziali. In breve tempo, riceverai una mail per poter procedere con una nuova registrazione e associare un nuovo username.

Richiedi il reset della password cliccando sulla voce “Hai dimenticato la password?” a questo link
 
Esegui la procedura cliccando sulla voce “Se vuoi collegare una seconda utenza, effettua una nuova registrazione cliccando qui” a  questo link.
 

L’autolettura è la procedura che permette di rilevare autonomamente i dati di consumo delle proprie utenze gas e energia elettrica, per poi comunicarle al proprio fornitore, in questo caso Argos.

Comunicandoci mensilmente l’autolettura del contatore; la tua bolletta riporterà i costi relativi ai tuoi consumi reali.
In caso di mancata comunicazione, la fatturazione della bolletta prevederà una stima di consumi basata sulle tue normali abitudini.

È possibile comunicare l’autolettura del gas gli ultimi cinque giorni del mese attraverso una delle seguenti modalità:

  • accedendo all’area clienti previa registrazione
  • scaricando la nostra app ArgosConnectEnergy, disponibile per smartphone e tablet iOS e Android
  • whatsapp al numero 3661392282 
  • contattando il servizio di autolettura automatico gratuito al numero 800180452
  • il servizio clienti Argos al numero verde 800178997 (da rete fissa) e 0497896840 (da mobile), disponibile da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00.

I valori da comunicare in fase di autolettura sono le cifre prima della virgola indicate sul display del contatore. Se il tuo contatore è di vecchia generazione, le cifre da comunicare sono quelle indicate sul display a fondo nero. Altrimenti, se il tuo contatore è elettronico, bisognerà accendere il display, premendo il pulsante di attivazione, e scorrere il menù fino a visualizzare i consumi del gas.

Nel caso in cui non venga comunicata l’autolettura del gas, secondo la legge in vigore, verrà emessa la bolletta secondo una lettura stimata. Questa stima viene calcolata in base ai consumi storici del consumatore ed in base al mese di riferimento dell’anno in corso. Alla prima lettura effettiva che verrà comunicata si andrà subito a pareggiare con i consumi reali. Eventuali metri cubi pagati in anticipo saranno stornati e presenti in fattura con il segno meno.
 
Nel caso dell’energia elettrica in genere non è necessario effettuare l’autolettura in quanto i contatori sono telegestiti a distanza e consentono un aggiornamento puntuale dei consumi del cliente. 
 
E’ possibile controllare l’andamento dei consumi all’interno della propria AREA CLIENTI, accessibile da PC, tablet e mobile. In alternativa, puoi utilizzare l’app ArgosConnectEnergy, disponibile per Android e iOS.
 

Argos indica in maniera chiara e separata tutte le componenti del prezzo. La bolletta dell’energia elettrica è costituita da diverse voci di spesa: • Servizi di vendita: è il prezzo dell’energia, prezzo di commercializzazione e vendita e prezzo del dispacciamento), • Servizi di rete: sono i costi di trasporto dell’energia, di gestione del contatore e oneri generali di sistema) • Imposte (accisa e iva).

Argos indica in maniera chiara e separata tutte le componenti del prezzo. Queste sono: • Servizi di vendita: è l’effettivo costo di gas ed è espresso in centesimi di euro al metro cubo. • Servizi di rete: è il costo che viene pagato alla società di distribuzione per trasportare il gas. • Imposte: si tratta di accise imposte dallo Stato e di Addizionali regionali decise dalla Regione. • Quota fissa: è una componente che si riferisce ai costi di noleggio del contatore e di lettura dello stesso, che sono indipendenti dai consumi. • IVA: questa si aggiunge alle imposte precedenti e si applica su tutte le quote della bolletta, comprese le due imposte precedentemente illustrate per volere dello Stato.

Se ci fornisci mensilmente la lettura del contatore gas, la tua bolletta verrà stimata sui tuoi i consumi effettivi. In caso di mancata comunicazione, la fatturazione della bolletta prevederà una stima di consumi basata sulle tue normali abitudini.

Con Argos la fatturazione è mensile.

Con Argos, la prima bolletta ti verrà recapitata due o tre mesi dopo aver stipulato il contratto di fornitura, compatibilmente con l’espletamento delle pratiche amministrative e le tempistiche imposte dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
 
Il bonus sociale è una riduzione sulle bollette gas e luce riservata alle famiglie numerose e/o in condizioni di disagio fisico ed economico, resa operativa dall’Autorità con la collaborazione dei Comuni. Per maggiori informazioni sul bonus sociale è possibile consultare il sito www.arera.it o chiamare il numero verde 800166654.
 
Il metodo più sicuro è la domiciliazione bancaria (RID bancario – SEPA), che non prevede il versamento del deposito cauzionale; in alternativa è possibile pagare con bonifico bancario, bollettino postale, oppure in contanti, bancomat o assegno presso i nostri sportelli Argos. Nel caso del bonifico bancario, invitiamo ad indicare nella causale del bonifico il codice cliente, eventuale codice utente e numero
 
Se devi pagare un conguaglio particolarmente elevato rispetto alle bollette in acconto, hai diritto al pagamento rateizzato, a condizione di essere in regola con il pagamento delle fatture precedenti.
 
Il codice P.O.D. (Point of Delivery) è il codice alfanumerico che identifica in modo univoco sul territorio nazionale il punto di prelievo dell’energia elettrica. È composto da un codice di 14 o 15 caratteri che inizia per “IT”. Per individuare il proprio codice P.O.D. si può fare riferimento alla propria bolletta dell’energia elettrica.
 
Puoi trovare il codice PDR in bolletta. È un codice composto da 14 caratteri. I primi 4 identificano la società di distribuzione, i rimanenti 10 rappresentano un codice univoco stabilito dalla stessa impresa di distribuzione e serve ad individuare il punto dove il distributore riconsegna il gas per la fornitura al Cliente finale.
 
Se in fase di stipula del contratto hai scelto la consultazione della bolletta via web, accessibile esclusivamente dalla propria area riservata, non riceverai la bolletta cartacea. Altrimenti, se hai scelto l’invio cartaceo, ti invitiamo a contattarci per ricevere assistenza sulla mancata ricezione.
 
È il contemporaneo passaggio del contratto di fornitura da un cliente ad un altro senza interruzione dell’erogazione di gas.
 
È l’attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente in seguito alla cessazione del contratto del cliente precedente che ha richiesto la contestuale chiusura del contatore.
 

Lo switch è il cambio di venditore da parte di un cliente fornito da società diversa da Argos. La richiesta va inviata al venditore secondo le modalità previste, che provvederà poi a trasmetterlo al distributore. La richiesta non ha costi, salvo eventuali spese connesse con la sottoscrizione di un nuovo contratto.
Il cambio di venditore non comporta interruzione della fornitura.

L’allacciamento viene realizzato dall’impresa di distribuzione di gas territorialmente competente.
 
Una volta concluso il contratto, il cliente deve presentare la domanda di allacciamento ad Argos.
 
È l’operazione che consente al cliente finale di prelevare gas dalla rete di distribuzione e va richiesta ad Argos.
 
Nulla. Il passaggio ad Argos è completamente gratuito. Inoltre, ci occuperemo noi delle pratiche burocratiche per svincolarti dal tuo vecchio fornitore.
 

Puoi contattare il servizio clienti Argos tramite la sezione supporto o al numero verde 800178997 (da rete fissa) e 0497896840 (da mobile), da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00. In alternativa, puoi recarti in uno dei nostri sportelli Argos. Verifica il negozio a te più vicino qui. Consigliamo di fornirci una copia della bolletta dell’attuale fornitore per poter stipulare un preventivo sulla base dei consumi effettuati. 

Dalla data di sottoscrizione del contratto intercorrono circa 2 mesi per il domestico e circa 3 mesi per il business. Queste sono tempistiche utili per procedere alla verifica della correttezza dei dati trasmessi relativi alla fornitura e per comunicare al fornitore uscente il passaggio richiesto.
 

Per richiedere la chiusura del contratto di fornitura gas e luce con Argos, devi compilare la modulistica che trovi dal menù Modulistica ed inviare la documentazione a info@argos.company o consegnarla allo sportello a te più vicino. 

Se hai ricevuto un sollecito di pagamento, ti invitiamo a pagare l’insoluto quanto prima inviando copia dell’avvenuto pagamento a credito@argos.company.  

Si, l’importo da pagare della raccomandata di sollecito è pari a 15€ circa.

Per richiedere la riattivazione della fornitura sospesa a causa di mancato pagamento e ripetuti insoluti, è opportuno fornirci copia delle ricevute di pagamento degli arretrati via email, scrivendo a credito@argos.company.
Provvederemo successivamente a comunicare la riattivazione della fornitura al distributore. 

Domande Frequenti Assistenza clienti

Abbiamo raccolto alcune delle domande più frequenti sulla bolletta. Se hai bisogno di approfondire, puoi consultarle.

Il servizio clienti Argos è reperibile tramite la sezione supporto o al numero verde 800178997 (da rete fissa) e 0497896840 (da mobile), da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00.

Se hai bisogno di assistenza per segnalare guasti ed emergenze, puoi contattare il numero di pronto intervento indicato nella terza pagina della bolletta, a lato del punto esclamativo.

Se non sei soddisfatto dei nostri servizi, puoi inoltrare il tuo reclamo scrivendo a contatti oppure accedendo alla sezione apposita.  

È un’area sicura accessibile a tutti i clienti Argos in cui poter gestire autonomamente il proprio profilo cliente, consultare i consumi e le bollette, e comunicare l’autolettura.

Per accedere alla propria area clienti è indispensabile registrarsi. Come farlo?
  • Accedi a www.argos.company ed entra nel menù AREA CLIENTI
  • Se non hai un account, clicca sulla voce “REGISTRATI” ed inserisci i tuoi dati. In questo passaggio potrai scegliere username e password per accedere alla tua area riservata.
  • Una volta confermate le voci prescelte, riceverai una mail contenente il link per completare la registrazione. Cliccando sul link ricevuto, si aprirà una schermata in cui dovrai inserire il codice fiscale e il numero di riferimento del contratto per associare tutte le tue forniture.
  • Conferma i dati inseriti e la registrazione sarà conclusa.

Scarica l’app ArgosConnectEnergy, disponibile per smartphone e tablet iOS e Android, e accedi utilizzando le credenziali scelte in fase di registrazione nell’area clienti. Se non hai effettuato la registrazione, iscriviti qui e segui la procedura:
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  • Conferma i dati inseriti e la registrazione sarà conclusa.

Per richiedere una modifica o effettuare un reset delle credenziali, puoi utilizzare la sezione apposita nell’area clienti, provvederemo ad effettuare un reset delle credenziali. In breve tempo, riceverai una mail per poter procedere con una nuova registrazione e associare un nuovo username.

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L’autolettura è la procedura che permette di rilevare autonomamente i dati di consumo delle proprie utenze gas e energia elettrica, per poi comunicarle al proprio fornitore, in questo caso Argos.

Comunicandoci mensilmente l’autolettura del contatore; la tua bolletta riporterà i costi relativi ai tuoi consumi reali.
In caso di mancata comunicazione, la fatturazione della bolletta prevederà una stima di consumi basata sulle tue normali abitudini.

È possibile comunicare l’autolettura del gas gli ultimi cinque giorni del mese attraverso una delle seguenti modalità:

  • accedendo all’area clienti previa registrazione
  • scaricando la nostra app ArgosConnectEnergy, disponibile per smartphone e tablet iOS e Android
  • whatsapp al numero 3661392282 
  • contattando il servizio di autolettura automatico gratuito al numero 800180452
  • il servizio clienti Argos al numero verde 800178997 (da rete fissa) e 0497896840 (da mobile), disponibile da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00.

I valori da comunicare in fase di autolettura sono le cifre prima della virgola indicate sul display del contatore. Se il tuo contatore è di vecchia generazione, le cifre da comunicare sono quelle indicate sul display a fondo nero. Altrimenti, se il tuo contatore è elettronico, bisognerà accendere il display, premendo il pulsante di attivazione, e scorrere il menù fino a visualizzare i consumi del gas.

Nel caso in cui non venga comunicata l’autolettura del gas, secondo la legge in vigore, verrà emessa la bolletta secondo una lettura stimata. Questa stima viene calcolata in base ai consumi storici del consumatore ed in base al mese di riferimento dell’anno in corso. Alla prima lettura effettiva che verrà comunicata si andrà subito a pareggiare con i consumi reali. Eventuali metri cubi pagati in anticipo saranno stornati e presenti in fattura con il segno meno.
 
Nel caso dell’energia elettrica in genere non è necessario effettuare l’autolettura in quanto i contatori sono telegestiti a distanza e consentono un aggiornamento puntuale dei consumi del cliente. 
 
E’ possibile controllare l’andamento dei consumi all’interno della propria AREA CLIENTI, accessibile da PC, tablet e mobile. In alternativa, puoi utilizzare l’app ArgosConnectEnergy, disponibile per Android e iOS.
 

Argos indica in maniera chiara e separata tutte le componenti del prezzo. La bolletta dell’energia elettrica è costituita da diverse voci di spesa: • Servizi di vendita: è il prezzo dell’energia, prezzo di commercializzazione e vendita e prezzo del dispacciamento), • Servizi di rete: sono i costi di trasporto dell’energia, di gestione del contatore e oneri generali di sistema) • Imposte (accisa e iva).

Argos indica in maniera chiara e separata tutte le componenti del prezzo. Queste sono: • Servizi di vendita: è l’effettivo costo di gas ed è espresso in centesimi di euro al metro cubo. • Servizi di rete: è il costo che viene pagato alla società di distribuzione per trasportare il gas. • Imposte: si tratta di accise imposte dallo Stato e di Addizionali regionali decise dalla Regione. • Quota fissa: è una componente che si riferisce ai costi di noleggio del contatore e di lettura dello stesso, che sono indipendenti dai consumi. • IVA: questa si aggiunge alle imposte precedenti e si applica su tutte le quote della bolletta, comprese le due imposte precedentemente illustrate per volere dello Stato.

Se ci fornisci mensilmente la lettura del contatore gas, la tua bolletta verrà stimata sui tuoi i consumi effettivi. In caso di mancata comunicazione, la fatturazione della bolletta prevederà una stima di consumi basata sulle tue normali abitudini.

Con Argos la fatturazione è mensile.

Con Argos, la prima bolletta ti verrà recapitata due o tre mesi dopo aver stipulato il contratto di fornitura, compatibilmente con l’espletamento delle pratiche amministrative e le tempistiche imposte dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
 
Il bonus sociale è una riduzione sulle bollette gas e luce riservata alle famiglie numerose e/o in condizioni di disagio fisico ed economico, resa operativa dall’Autorità con la collaborazione dei Comuni. Per maggiori informazioni sul bonus sociale è possibile consultare il sito www.arera.it o chiamare il numero verde 800166654.
 
Il metodo più sicuro è la domiciliazione bancaria (RID bancario – SEPA), che non prevede il versamento del deposito cauzionale; in alternativa è possibile pagare con bonifico bancario, bollettino postale, oppure in contanti, bancomat o assegno presso i nostri sportelli Argos. Nel caso del bonifico bancario, invitiamo ad indicare nella causale del bonifico il codice cliente, eventuale codice utente e numero
 
Se devi pagare un conguaglio particolarmente elevato rispetto alle bollette in acconto, hai diritto al pagamento rateizzato, a condizione di essere in regola con il pagamento delle fatture precedenti.
 
Il codice P.O.D. (Point of Delivery) è il codice alfanumerico che identifica in modo univoco sul territorio nazionale il punto di prelievo dell’energia elettrica. È composto da un codice di 14 o 15 caratteri che inizia per “IT”. Per individuare il proprio codice P.O.D. si può fare riferimento alla propria bolletta dell’energia elettrica.
 
Puoi trovare il codice PDR in bolletta. È un codice composto da 14 caratteri. I primi 4 identificano la società di distribuzione, i rimanenti 10 rappresentano un codice univoco stabilito dalla stessa impresa di distribuzione e serve ad individuare il punto dove il distributore riconsegna il gas per la fornitura al Cliente finale.
 
Se in fase di stipula del contratto hai scelto la consultazione della bolletta via web, accessibile esclusivamente dalla propria area riservata, non riceverai la bolletta cartacea. Altrimenti, se hai scelto l’invio cartaceo, ti invitiamo a contattarci per ricevere assistenza sulla mancata ricezione.
 
È il contemporaneo passaggio del contratto di fornitura da un cliente ad un altro senza interruzione dell’erogazione di gas.
 
È l’attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente in seguito alla cessazione del contratto del cliente precedente che ha richiesto la contestuale chiusura del contatore.
 

Lo switch è il cambio di venditore da parte di un cliente fornito da società diversa da Argos. La richiesta va inviata al venditore secondo le modalità previste, che provvederà poi a trasmetterlo al distributore. La richiesta non ha costi, salvo eventuali spese connesse con la sottoscrizione di un nuovo contratto.
Il cambio di venditore non comporta interruzione della fornitura.

L’allacciamento viene realizzato dall’impresa di distribuzione di gas territorialmente competente.
 
Una volta concluso il contratto, il cliente deve presentare la domanda di allacciamento ad Argos.
 
È l’operazione che consente al cliente finale di prelevare gas dalla rete di distribuzione e va richiesta ad Argos.
 
Nulla. Il passaggio ad Argos è completamente gratuito. Inoltre, ci occuperemo noi delle pratiche burocratiche per svincolarti dal tuo vecchio fornitore.
 

Puoi contattare il servizio clienti Argos tramite la sezione supporto o al numero verde 800178997 (da rete fissa) e 0497896840 (da mobile), da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00. In alternativa, puoi recarti in uno dei nostri sportelli Argos. Verifica il negozio a te più vicino qui. Consigliamo di fornirci una copia della bolletta dell’attuale fornitore per poter stipulare un preventivo sulla base dei consumi effettuati. 

Dalla data di sottoscrizione del contratto intercorrono circa 2 mesi per il domestico e circa 3 mesi per il business. Queste sono tempistiche utili per procedere alla verifica della correttezza dei dati trasmessi relativi alla fornitura e per comunicare al fornitore uscente il passaggio richiesto.
 

Per richiedere la chiusura del contratto di fornitura gas e luce con Argos, devi compilare la modulistica che trovi dal menù Modulistica ed inviare la documentazione a info@argos.company o consegnarla allo sportello a te più vicino. 

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La guida alla bolletta, uno strumento utile che ti permette di comprendere meglio e nel dettaglio tutte le voci presenti nelle tue bollette gas e luce.

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Info Utili

Con l’Allegato A alla Delibera 40/2014/R/gas e s.m.i. (Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas), in vigore da 1 luglio 2014, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha disciplinato con regole stringenti, finalizzate al miglioramento della sicurezza, la regolazione degli accertamenti della sicurezza post-contatore per gli impianti domestici.

Il provvedimento prevede l’obbligo di verificare la documentazione redatta dall’installatore (allegati tecnici obbligatori alla dichiarazione di conformità) a fronte della realizzazione di un impianto gas.

Il compito di accertamento della documentazione è affidato al Distributore, mentre il Venditore è coinvolto in quanto interfaccia con il Cliente. Argos ha il compito di:

  • informare il Cliente di quanto previsto dalla Delibera 40/2014/R/gas;
  • fornire al Cliente la documentazione necessaria compilata nella parte di propria competenza.

L’accertamento documentale in capo al Distributore risulterà positivo qualora la documentazione esaminata sia conforme a quanto previsto dalla legislazione e dalle norme tecniche vigenti in materia.

L’accertamento documentale è necessario nei casi di:

  1. impianti di utenza di nuova realizzazione, qualora trattasi di richiesta di attivazione della fornitura;
  2. impianti di utenza modificati o trasformati, qualora trattasi di richiesta di:
  • attivazione o riattivazione della fornitura di gas a impianti di utenza trasformati;
  • attivazione della fornitura di GPL a impianti di utenza precedentemente alimentati a GPL non da rete canalizzata di distribuzione (alimentazione da bombole)
  • riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per spostamento del contatore su richiesta del Cliente o per disposizione motivata dal Distributore
  • riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per cambio di contatore su richiesta del Cliente per variazione della portata termica complessiva dell’impianto
  • riattivazione della fornitura a seguito di sospensione su richiesta del Cliente per lavori di ampliamento o manutenzione straordinaria dell’impianto
  • riattivazione della fornitura a impianti di utenza precedentemente disattivati per cessazione o disdetta del contratto di fornitura e modificati

Gli importi unitari, al netto delle imposte, riconosciuti al Distributore per l’esecuzione degli accertamenti documentali sono i seguenti:

  • euro 47,00 per gli impianti di utenza con portata termica complessiva minore o uguale a 35 kW
  • euro 60,00 per gli impianti con portata termica complessiva maggiore di 35 kW e minore o uguale a 350 kW
  • euro 70,00 per gli impianti di portata termica complessiva maggiore di 350 kW

Di seguito è possibile scaricare gli allegati previsti da normativa:

Allegato informativo per richieste di preventivazione di lavori pervenute al venditore (Allegato F/40):   https://www.arera.it/allegati/docs/14/040-14allFnew.pdf)

Linee guida  CIG: http://www.cig.it/pubblicazioni/

 

Chiunque usi, anche occasionalmente, gas naturale o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 167/2020/R/gas dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:

– i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta);

– i consumatori di gas metano per autotrazione.

Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.

Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore energia reti e ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it.

Per assistenza sulla compilazione del modulo di denuncia di sinistro, per ricevere informazioni sullo stato di una pratica assicurativa aperta a seguito di una precedente denuncia di sinistro ovvero per l’inoltro di reclami sull’andamento dell’iter di liquidazione dei danni è possibile contattare direttamente il CIG ai seguenti recapiti:

  • numero verde 800.929.286
  • indirizzo di posta elettronica assigas@cig.it

Il numero verde del CIG è attivo dal Lunedì al Giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.30, il Venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00.

Per maggiori informazioni sull’assicurazione è possibile consultare il Contratto di assicurazione.

Polizza assicurazione 01.01.2021/31.12.2024

https://www.cig.it/wp-content/uploads/2021/02/CIG_Polizza-Multirischi-01.01.21-01.01.25-signed-signed-signed.pdf)

Per la denuncia di eventuali sinistri, avvenuti da 1 gennaio 2021, che rientrano nelle casistiche previste dal Contratto di assicurazione è necessario utilizzare il modulo di seguito allegato che, compilato in ogni sua parte, deve essere inviato al CIG secondo quanto indicato nel modulo stesso.

Modulo denuncia sinistro

https://www.cig.it/wp-content/uploads/2021/01/MODULO-DENUNCIA-SINISTRI-2021-2024-PdfEd.pdf)

 
Argos pubblica le tabelle recanti il valore attuale e storico dei prezzi unitari per le diverse voci di spesa per i Clienti serviti nel regime di tutela gas, incluse nel modello di bolletta sintetica, così come predisposte da ARERA.
PREZZI UNITARI PER LE DIVERSE VOCI DI SPESA

Dall’1 gennaio 2017 il Cliente finale di energia elettrica e di gas e il prosumer possono tentare di risolvere bonariamente la controversia insorta con il proprio operatore utilizzando la conciliazione, che diventa una tappa necessaria prima di rivolgersi al giudice.Il Servizio Conciliazione è stato istituito dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) per mettere a disposizione dei Clienti finali di energia elettrica e gas una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, mediante l’intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione ed energia che aiuta le parti a trovare un accordo. Il Servizio Conciliazione è disponibile anche per i prosumer (produttori e consumatori di energia elettrica) per le eventuali controversie con gli operatori e il GSE.Tutti gli operatori, venditori o distributori, ad eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell’Autorità. Il GSE è tenuto a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato. Dinanzi al Servizio Conciliazione è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità per l’accesso alla giustizia ordinaria.L’eventuale accordo presso il Servizio Conciliazione costituisce titolo esecutivo, cioè può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti.Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell’ARERA, è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea sull’energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution).

Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR e ODR europei in materia di consumo.In alternativa al Servizio Conciliazione, è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie nei settori dell’energia, presso gli organismi iscritti nell’ elenco ADR dell’Autorità (per i clienti domestici), tra cui organismi che offrono procedure di negoziazione paritetica realizzate sulla base di accordi fra operatori e Associazioni dei consumatori, e presso le Camere di Commercio che hanno aderito alla convenzione sottoscritta dall’Autorità con Unioncamere.

Per maggiori informazioni e per accedere al Servizio Conciliazione, visita il sito dell’ Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

Sono già presenti nelle rispettive offerte. 
In caso di dubbi utilizza la sezione supporto

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Standard di qualità e indennizzi
Per le forniture di energia elettrica e del gas naturale, in applicazione delle previsioni dell’Allegato A alla Del. 413/2016/R/com e s.m.i. (TIQV) Argos è tenuto a rispettare i livelli specifici e generali di qualità commerciale e, ove previsto, corrispondere i relativi indennizzi automatici riportati nell’Informativa

In questa sezione vengono pubblicati gli indirizzi di posta elettronica certificata utilizzati per lo scambio di informazioni tra gli operatori del settore (i contatti non possono essere utilizzati dai Clienti finali):
– PEC: organizzazioneargossrl@legalmail.it, backofficeargossrl@legalmail.it
– Nr. di Fax: 049.7896852
– Recapito postale: Argos S.p.A. Via Adige, 5 – 35030 Sarmeola di Rubano (PD)
Si ricorda che l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) deve essere utilizzato in via prioritaria per le comunicazioni relative all’effettuazione di prestazioni di qualità commerciali richieste da clienti finali allacciati ad una rete di distribuzione di gas naturale, ivi inclusi i clienti finali alimentati in media o alta pressione. Nel caso di disservizio dei sistemi telematici di durata superiore alle 12 ore, possono essere utilizzati in alternativa il numero di fax e/o il recapito di posta sopra indicati.

Procedura di ripristino Argos, con l’obiettivo di tutelare maggiormente la propria clientela, ha aderito volontariamente alla procedura di ripristino così come descritta nella Parte IV del TIRV. Per consultare il testo integrale del TIRV cliccare sul seguente link: https://www.arera.it/allegati/docs/17/228-17tirv_ti.pdf

L’Autorità per la Regolazione di Energia, Reti e Ambiente effettua annualmente una indagine di soddisfazione dei clienti finali che si rivolgono ai call center dei venditori di energia elettrica e gas per dare attuazione all’art. 31 del TIQV (Allegato A alla Del. 413/2016/R/com e s.m.i.).
L’indagine è effettuata attraverso la metodologia del call-back, intervistando i clienti che hanno parlato effettivamente con un operatore del call center, con riferimento ai soli venditori di energia elettrica e/o di gas con più di 50.000 clienti finali che abbiano ricevuto, nell’anno precedente, un numero medio di chiamate telefoniche pari almeno a 400/giorno calcolato con riferimento al numero dei giorni di apertura del call center nell’anno precedente.
Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it.
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI “INDAGINE SULLA QUALITÀ DEI CALL CENTER”- ANNO 2020
In adempimento degli obblighi previsti dalla deliberazione dell’Autorità per la Regolazione per Energia Reti e Ambiente 21 luglio 2016, 413/2016/R/com e smi si provvede a pubblicare l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679
La legge 481/1995 e smi tra i compiti assegnati all’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA, prevede lo svolgimento di rilevazioni demoscopiche della soddisfazione dei clienti e dell’efficacia dei servizi (art.2, comma 12, lettere i), l) e n) e comma 23 per verificare periodicamente la qualità delle prestazioni e la loro efficacia attraverso la valutazione dei clienti.
L’Autorità con la deliberazione 21 luglio 2016, 413/2016/R/com e smi (“Testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di vendita”; il provvedimento è disponibile sul sito dell’Autorità www.arera.it) ha stabilito che annualmente venga effettuata un’indagine sulla qualità delle risposte telefoniche fornite ai clienti dai call center commerciali delle maggiori aziende fornitrici di energia elettrica e di gas, strumentale all’esercizio dei poteri conferiti dalla legge del 14 novembre 1995, n. 481.
In particolare, l’indagine sulla soddisfazione dei clienti si svolgerà richiamando un campione di clienti che si sono rivolti al call center dei principali operatori. I risultati dell’indagine saranno resi pubblici in forma anonima, nel rispetto dei profili di riservatezza indicati dalla normativa in vigore, all’interno del Rapporto annuale sulla qualità dei servizi telefonici.
Il cliente viene informato della eventuale possibilità di essere contattato per partecipare all’indagine da una informativa inserita all’interno dell’IVR del call center, mentre attende di parlare con un operatore.
Al momento della chiamata potrà esprimere modificare o aggiornare il consenso al trattamento dei dati per questa specifica indagine di cui sopra.
Ciò premesso, ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Pertanto, in adempimento degli obblighi previsti dal citato Testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di vendita (disponibile sul sito dell’Autorità www.arera.it) e in ottemperanza al regolamento UE 2016/678 in materia di trattamento dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni.
Il titolare del trattamento dei dati finalizzati all’”INDAGINE SULLA QUALITÀ DEI CALL CENTER” ANNO 2020 è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con sede legale in Milano, Corso di Porta Vittoria 27, 20122. Il R.T.I. tra IZI SPA e Centro Statistica Aziendale Srl effettua l’indagine ed è incaricato del trattamento dei dati necessari a svolgerla. Il responsabile per il trattamento dei dati è Luca Savo società IZI Spa, Via Cornelio Celso, 11 Roma. Recapiti e contatti di ARERA sono disponibili nell’apposita sezione dedicata all’indagine sul sito web www.arera.it.
I dati personali raccolti sono trattati da personale di ARERA che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento sopra descritte. Alcuni dati connessi alla Sua chiamata al call center, da Lei forniti al venditore, indicati esplicitamente nel successivo paragrafo, verranno trattati, anche elettronicamente, nella misura e per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento dell’ indagine demoscopica che l’Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente (ARERA) condurrà al fine di accertare la qualità dei servizi telefonici e, in particolare, la soddisfazione e le aspettative dei clienti dei servizi di energia elettrica e gas che si sono rivolti ai call center. I dati personali raccolti sono trattati da personale di ARERA che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento sopra descritte.
In particolare i dati sottoposti al trattamento riguardano: il nome della persona che ha parlato con l’operatore del call center, il nome del titolare del contratto di fornitura a cui si riferisce la chiamata, il servizio a cui si riferisce la chiamata (elettrico, gas o entrambi), la data, il contratto, la settimana e la fascia oraria della chiamata, il recapito telefonico, così come risultanti dai dati in possesso dell’esercente e relativi al rapporto contrattuale instaurato o da instaurare.
Qualora Lei fosse richiamato ai fini dell’effettuazione dell’intervista telefonica, e vi acconsentisse, i dati acquisiti nel corso della stessa saranno anch’essi oggetto di trattamento, anche da personale ARERA che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità di trattamento sopra descritte; resta salva la possibilità di non rilasciare la suddetta intervista telefonica. In tal caso l’indagine proseguirà nei confronti degli altri soggetti facenti parte del campione.
Fondamento di liceità del trattamento: i dati personali raccolti per questa indagine sono trattati dall’Autorità nell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri poteri. In particolare si fa riferimento a quanto prevede l’art. 2 della legge 481/1995 sul grado di soddisfazione dei clienti e dell’efficacia dei servizi. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento come previsti dagli art. 15-22 del GDPR; in particolare, potrà chiedere di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla (diritto di accesso); potrà ottenere senza ritardo la comunicazione dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica (diritto di rettifica) ovvero l’integrazione dei dati; inoltre, ha diritto di revocare il consenso, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta (diritto di opposizione).
Cancellazione dei dati utilizzati ai fini dell’indagine: l’Autorità, al termine dell’indagine dopo la consegna dei risultati in forma anonima e il controllo degli stessi provvederà a cancellare tutti i file dati resi disponibili dalle imprese di vendita.

LE IMPOSTE NELLA BOLLETTA DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE: IVA E ACCISE

Le forniture di energia elettrica e del gas naturale sono soggette a due tipi di tassazione:
    1.    L’Accisa, imposta erariale sul consumo, e l’Addizionale regionale sul consumo (per la fornitura di gas);
    2.    L’IVA, imposta sul valore aggiunto.
L’Accisa si applica in base al Decreto Legislativo n. 504 del 26/10/1995 (Testo Unico delle Accise, ovvero “T.U.A.”) ai consumatori di energia elettrica e di gas naturale in funzione del consumo (kWh/Smc) e si paga quindi sulla base della quantità di energia e gas che consumiamo.
L’IVA, stabilita con il D.P.R n.633 del 26/10/1972, si applica invece al valore del servizio, ossia al costo totale della bolletta della luce e del gas, comprensiva di tutte le componenti (Accise ed eventuali Addizionali regionali incluse). 
Per entrambe le imposte sono previsti dei regimi fiscali sulla base della quantità dei consumi e della tipologia di consumatori.

 

REGIMI IVA

Fornitura di gas naturale
a)    Aliquota IVA ridotta al 10% (Tabella A, Parte III, n. 103 e n. 127-bis del D.P.R. 633/72):

  • per l’attività di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;
  • per la fornitura di gas destinato ad essere immesso direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogato, ovvero destinato ad imprese che lo impiegano per la produzione di energia elettrica;
  • per la fornitura di gas destinato alla combustione per usi civili limitatamente a 480 mc annui.

b)    Nessuna applicazione dell’imposta (operazioni non imponibili e non soggette): 

  • vendita a consolati, rappresentanze diplomatiche, ambasciate, ONU, Comunità Europee, comandi militari (operazione non imponibile art. 72 DPR 633/72). Serve che il cliente presenti apposita dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti;
  • vendita a clienti “esportatori abituali” (operazione non imponibile art. 8, comma 2, DPR 633/72), i quali trasmetteranno apposita dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate, consultabile per il fornitore in apposita area del proprio cassetto fiscale, nel rispetto della normativa in vigore;
  • vendita a soggetti passivi rivenditori (operazione soggetta al meccanismo del reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. d quater, del DPR 633/72) per le cessioni di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore cioè un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all’acquisto di energia elettrica, di calore o di freddo, è costituita dalla rivendita di detti beni e il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile (art. 7bis, comma 3, lett. a, DPR 633/72).

Fornitura di energia elettrica
a)    Aliquota IVA ridotta al 10% (Tabella A, Parte III, n. 103 del D.P.R. 633/72):

  • per uso domestico, ovvero residenziale a favore di privati (abitazioni);
  • per uso domestico nei casi di strutture residenziali/abitative (con presenza di un dormitorio) a carattere familiare o collettivo (caserme, scuole, asili, case di riposo, conventi, orfanotrofi, brefotrofi, carceri mandamentali, condomini esclusivamente residenziali);
  • per l’attività delle imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;
  • per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;
  • per la fornitura a clienti grossisti di cui al D.lgs. n. 79/99.

b)    Nessuna applicazione dell’imposta (operazioni non imponibili e non soggette):

  • vendita a consolati, rappresentanze diplomatiche, ambasciate, ONU, Comunità Europee, comandi militari (operazione non imponibile art.72 DPR 633/72). Serve che il cliente presenti apposita dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti;
  • vendita a clienti “esportatori abituali” (operazione non imponibile art. 8, comma 2, DPR 633/72), i quali trasmetteranno dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate, consultabile per il fornitore in apposita area del proprio cassetto fiscale, nel rispetto della normativa in vigore.
  • vendita a soggetti passivi rivenditori (operazione soggetta al meccanismo del reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. d quater, del DPR 633/72) per le cessioni di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore cioè un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all’acquisto di gas è costituita dalla rivendita di detto bene e il cui consumo personale di detto prodotto è trascurabile (art. 7bis, comma 3, lett. a, DPR 633/72).

REGIMI ACCISE

Fornitura di gas naturale
L’Art. 26 del T.U.A., integrato con l’Allegato I e la Tabella A, stabilisce le aliquote da applicare, le agevolazioni e le esenzioni sui consumi di gas naturale. Sono previsti specifici regimi per i consumi di Gas Naturale diversi da quelli previsti per gli Usi Civili.
a)    Regime accise per usi industriali

  • impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole;
  • impieghi del gas naturale nel settore alberghiero;
  • impieghi del gas naturale nel settore della distribuzione commerciale;
  • impieghi del gas naturale negli esercizi di ristorazione;
  • impieghi del gas naturale negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro;
  • impieghi del gas naturale nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili;
  • gli impieghi del gas naturale per la combustione nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti, anche quando non è previsto lo scopo di lucro.

L’aliquota agevolata è dello 0,012498 €/mc, di gran lunga più conveniente rispetto a quella per gli “usi civili”. Inoltre, i clienti che consumano annualmente più di 1.200.000 mc hanno diritto ad una riduzione del 40% sia dell’Accisa che dell’Addizionale Regionale, di conseguenza l’aliquota di Accisa scende allo 0,0074988 €/mc (se il cliente cambia fornitore in corso d’anno deve trasmettere al nuovo fornitore una dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di notorietà con la quale comunica i consumi fino a quel momento fatturati dal precedente fornitore).
b)    Regime accisa per usi autotrazione
Si considerano consumatori finali anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai. 
L’aliquota di Accisa da applicare è 0,00331 €/mc, mentre non si applica l’Addizionale Regionale e l’imposta sostitutiva.
c)    Regime accisa per la produzione ed autoproduzione di energia elettrica
Il Gas Naturale utilizzato per la produzione di Energia Elettrica ha diritto ad un’aliquota d’Accisa pari a 0,0004493 €/mc.  In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono ridotte al 30% quale che sia il combustibile impiegato e non è sottoposta ad Addizionale Regionale ai sensi del D.L. 15 settembre 1990 n. 261 convertito dalla L. 12 novembre 1990 n. 331. Gli utenti rientranti in questa categoria devono presentare mensilmente al fornitore di Gas Naturale una specifica dichiarazione nella quale indicare i volumi utilizzati per la produzione di Energia Elettrica (Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà).

d)    Sono inoltre previste riduzioni per i consumi di Gas Naturale impiegato:

  • negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi come previsto dal punto 10 della Tabella A del T.U.A., aliquota da applicare 0,01173 €/mc, mentre non si applica l’Addizionale Regionale e l’imposta sostitutiva (Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà);
  • dalle Forze armate nazionali per gli usi di riscaldamento come previsto dal punto 16 bis della Tabella A del T.U.A., aliquota da applicare 0,01166 €/mc, mentre non si applica l’Addizionale Regionale e l’imposta sostitutiva (Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà).

e)    Esenti da Accisa
Ai sensi dell’Art. 17, comma 1, e della Tabella A del T.U.A., i prodotti soggetti ad Accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati:

  • ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari, ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;
  • alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle forze armate nazionali;
  • nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto;
  • alle Forze Armate Nazionali quando sia utilizzato come carburante per motori;
  • impieghi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento;
  • impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall’aviazione privata da diporto e per i voli didattici;
  • impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti;
  • prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione;
  • sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati;
  • produzione di magnesio da acqua di mare;
  • prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi;
  • prodotti destinati a essere impiegati nell’ esportazione, vendita a clienti UE ed Extra UE. (Art. 1, comma 3, lettera a, del T.U.A).

f)    Esclusi da Accisa (totale o parziale)
Ai sensi dell’Art. 21, comma 13, del T.U.A., i prodotti soggetti ad Accisa sono esclusi dal pagamento della stessa quando sono destinati:

  • ad essere utilizzati principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici; 
  • impiegati nei processi mineralogici.

Per beneficiare di questa specifica agevolazione è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il reale utilizzo del Gas Naturale fornito indicando la tipologia di processo produttivo. Nel caso di esclusione parziale, inoltre, è necessaria:

  • una relazione tecnica redatta da un architetto iscritto all’albo con la quale si attesti la percentuale di consumo a cui applicare le imposte o, in alternativa;
  • la documentazione rilasciata dalla Dogana di competenza.

Ai sensi dell’Art. 22 del T.U.A. sono esclusi dal pagamento dell’accisa anche gli impieghi di prodotti energetici negli stabilimenti di produzione (c.d. “usi interni di raffineria”).

Forniture di energia elettrica
a)    Esenti da Accisa

  • utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità;
  • prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con Potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;
  • utilizzata per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;
  • impiegata per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;
  • consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell’Accisa secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi;
  • nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
  • ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;
  • alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali;
  • nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.

b)    Esclusi da Accisa (totale o parziale)
Sono previste esclusioni al pagamento di Accisa quando si tratta di energia elettrica:

  • impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento;
  • utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;
  • impiegata nei processi mineralogici. 

Per beneficiare di questa specifica agevolazione è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il reale utilizzo dell’Energia Elettrica fornita e la documentazione rilasciata dalla Dogana di competenza.

Utilizza la specifica sezione presente nelle nostre offerte

Info Utili

Con l’Allegato A alla Delibera 40/2014/R/gas e s.m.i. (Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas), in vigore da 1 luglio 2014, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha disciplinato con regole stringenti, finalizzate al miglioramento della sicurezza, la regolazione degli accertamenti della sicurezza post-contatore per gli impianti domestici.

Il provvedimento prevede l’obbligo di verificare la documentazione redatta dall’installatore (allegati tecnici obbligatori alla dichiarazione di conformità) a fronte della realizzazione di un impianto gas.

Il compito di accertamento della documentazione è affidato al Distributore, mentre il Venditore è coinvolto in quanto interfaccia con il Cliente. Argos ha il compito di:

  • informare il Cliente di quanto previsto dalla Delibera 40/2014/R/gas;
  • fornire al Cliente la documentazione necessaria compilata nella parte di propria competenza.

L’accertamento documentale in capo al Distributore risulterà positivo qualora la documentazione esaminata sia conforme a quanto previsto dalla legislazione e dalle norme tecniche vigenti in materia.

L’accertamento documentale è necessario nei casi di:

  1. impianti di utenza di nuova realizzazione, qualora trattasi di richiesta di attivazione della fornitura;
  2. impianti di utenza modificati o trasformati, qualora trattasi di richiesta di:
  • attivazione o riattivazione della fornitura di gas a impianti di utenza trasformati;
  • attivazione della fornitura di GPL a impianti di utenza precedentemente alimentati a GPL non da rete canalizzata di distribuzione (alimentazione da bombole)
  • riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per spostamento del contatore su richiesta del Cliente o per disposizione motivata dal Distributore
  • riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per cambio di contatore su richiesta del Cliente per variazione della portata termica complessiva dell’impianto
  • riattivazione della fornitura a seguito di sospensione su richiesta del Cliente per lavori di ampliamento o manutenzione straordinaria dell’impianto
  • riattivazione della fornitura a impianti di utenza precedentemente disattivati per cessazione o disdetta del contratto di fornitura e modificati

Gli importi unitari, al netto delle imposte, riconosciuti al Distributore per l’esecuzione degli accertamenti documentali sono i seguenti:

  • euro 47,00 per gli impianti di utenza con portata termica complessiva minore o uguale a 35 kW
  • euro 60,00 per gli impianti con portata termica complessiva maggiore di 35 kW e minore o uguale a 350 kW
  • euro 70,00 per gli impianti di portata termica complessiva maggiore di 350 kW

Di seguito è possibile scaricare gli allegati previsti da normativa:

Allegato informativo per richieste di preventivazione di lavori pervenute al venditore (Allegato F/40):   https://www.arera.it/allegati/docs/14/040-14allFnew.pdf)

Linee guida  CIG: http://www.cig.it/pubblicazioni/

 

Chiunque usi, anche occasionalmente, gas naturale o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 167/2020/R/gas dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:

– i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta);

– i consumatori di gas metano per autotrazione.

Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.

Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore energia reti e ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it.

Per assistenza sulla compilazione del modulo di denuncia di sinistro, per ricevere informazioni sullo stato di una pratica assicurativa aperta a seguito di una precedente denuncia di sinistro ovvero per l’inoltro di reclami sull’andamento dell’iter di liquidazione dei danni è possibile contattare direttamente il CIG ai seguenti recapiti:

  • numero verde 800.929.286
  • indirizzo di posta elettronica assigas@cig.it

Il numero verde del CIG è attivo dal Lunedì al Giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.30, il Venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00.

Per maggiori informazioni sull’assicurazione è possibile consultare il Contratto di assicurazione.

Polizza assicurazione 01.01.2021/31.12.2024

https://www.cig.it/wp-content/uploads/2021/02/CIG_Polizza-Multirischi-01.01.21-01.01.25-signed-signed-signed.pdf)

Per la denuncia di eventuali sinistri, avvenuti da 1 gennaio 2021, che rientrano nelle casistiche previste dal Contratto di assicurazione è necessario utilizzare il modulo di seguito allegato che, compilato in ogni sua parte, deve essere inviato al CIG secondo quanto indicato nel modulo stesso.

Modulo denuncia sinistro

https://www.cig.it/wp-content/uploads/2021/01/MODULO-DENUNCIA-SINISTRI-2021-2024-PdfEd.pdf)

 
Argos pubblica le tabelle recanti il valore attuale e storico dei prezzi unitari per le diverse voci di spesa per i Clienti serviti nel regime di tutela gas, incluse nel modello di bolletta sintetica, così come predisposte da ARERA.
PREZZI UNITARI PER LE DIVERSE VOCI DI SPESA

Dall’1 gennaio 2017 il Cliente finale di energia elettrica e di gas e il prosumer possono tentare di risolvere bonariamente la controversia insorta con il proprio operatore utilizzando la conciliazione, che diventa una tappa necessaria prima di rivolgersi al giudice.Il Servizio Conciliazione è stato istituito dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) per mettere a disposizione dei Clienti finali di energia elettrica e gas una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, mediante l’intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione ed energia che aiuta le parti a trovare un accordo. Il Servizio Conciliazione è disponibile anche per i prosumer (produttori e consumatori di energia elettrica) per le eventuali controversie con gli operatori e il GSE.Tutti gli operatori, venditori o distributori, ad eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell’Autorità. Il GSE è tenuto a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato. Dinanzi al Servizio Conciliazione è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità per l’accesso alla giustizia ordinaria.L’eventuale accordo presso il Servizio Conciliazione costituisce titolo esecutivo, cioè può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti.Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell’ARERA, è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea sull’energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution).

Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR e ODR europei in materia di consumo.In alternativa al Servizio Conciliazione, è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie nei settori dell’energia, presso gli organismi iscritti nell’ elenco ADR dell’Autorità (per i clienti domestici), tra cui organismi che offrono procedure di negoziazione paritetica realizzate sulla base di accordi fra operatori e Associazioni dei consumatori, e presso le Camere di Commercio che hanno aderito alla convenzione sottoscritta dall’Autorità con Unioncamere.

Per maggiori informazioni e per accedere al Servizio Conciliazione, visita il sito dell’ Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

Sono già presenti nelle rispettive offerte. 
In caso di dubbi utilizza la sezione supporto

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Utilizza la specifica sezione presente nelle nostre offerte

Standard di qualità e indennizzi
Per le forniture di energia elettrica e del gas naturale, in applicazione delle previsioni dell’Allegato A alla Del. 413/2016/R/com e s.m.i. (TIQV) Argos è tenuto a rispettare i livelli specifici e generali di qualità commerciale e, ove previsto, corrispondere i relativi indennizzi automatici riportati nell’Informativa

In questa sezione vengono pubblicati gli indirizzi di posta elettronica certificata utilizzati per lo scambio di informazioni tra gli operatori del settore (i contatti non possono essere utilizzati dai Clienti finali):
– PEC: organizzazioneargossrl@legalmail.it, backofficeargossrl@legalmail.it
– Nr. di Fax: 049.7896852
– Recapito postale: Argos S.p.A. Via Adige, 5 – 35030 Sarmeola di Rubano (PD)
Si ricorda che l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) deve essere utilizzato in via prioritaria per le comunicazioni relative all’effettuazione di prestazioni di qualità commerciali richieste da clienti finali allacciati ad una rete di distribuzione di gas naturale, ivi inclusi i clienti finali alimentati in media o alta pressione. Nel caso di disservizio dei sistemi telematici di durata superiore alle 12 ore, possono essere utilizzati in alternativa il numero di fax e/o il recapito di posta sopra indicati.

Procedura di ripristino Argos, con l’obiettivo di tutelare maggiormente la propria clientela, ha aderito volontariamente alla procedura di ripristino così come descritta nella Parte IV del TIRV. Per consultare il testo integrale del TIRV cliccare sul seguente link: https://www.arera.it/allegati/docs/17/228-17tirv_ti.pdf

L’Autorità per la Regolazione di Energia, Reti e Ambiente effettua annualmente una indagine di soddisfazione dei clienti finali che si rivolgono ai call center dei venditori di energia elettrica e gas per dare attuazione all’art. 31 del TIQV (Allegato A alla Del. 413/2016/R/com e s.m.i.).
L’indagine è effettuata attraverso la metodologia del call-back, intervistando i clienti che hanno parlato effettivamente con un operatore del call center, con riferimento ai soli venditori di energia elettrica e/o di gas con più di 50.000 clienti finali che abbiano ricevuto, nell’anno precedente, un numero medio di chiamate telefoniche pari almeno a 400/giorno calcolato con riferimento al numero dei giorni di apertura del call center nell’anno precedente.
Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it.
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI “INDAGINE SULLA QUALITÀ DEI CALL CENTER”- ANNO 2020
In adempimento degli obblighi previsti dalla deliberazione dell’Autorità per la Regolazione per Energia Reti e Ambiente 21 luglio 2016, 413/2016/R/com e smi si provvede a pubblicare l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679
La legge 481/1995 e smi tra i compiti assegnati all’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA, prevede lo svolgimento di rilevazioni demoscopiche della soddisfazione dei clienti e dell’efficacia dei servizi (art.2, comma 12, lettere i), l) e n) e comma 23 per verificare periodicamente la qualità delle prestazioni e la loro efficacia attraverso la valutazione dei clienti.
L’Autorità con la deliberazione 21 luglio 2016, 413/2016/R/com e smi (“Testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di vendita”; il provvedimento è disponibile sul sito dell’Autorità www.arera.it) ha stabilito che annualmente venga effettuata un’indagine sulla qualità delle risposte telefoniche fornite ai clienti dai call center commerciali delle maggiori aziende fornitrici di energia elettrica e di gas, strumentale all’esercizio dei poteri conferiti dalla legge del 14 novembre 1995, n. 481.
In particolare, l’indagine sulla soddisfazione dei clienti si svolgerà richiamando un campione di clienti che si sono rivolti al call center dei principali operatori. I risultati dell’indagine saranno resi pubblici in forma anonima, nel rispetto dei profili di riservatezza indicati dalla normativa in vigore, all’interno del Rapporto annuale sulla qualità dei servizi telefonici.
Il cliente viene informato della eventuale possibilità di essere contattato per partecipare all’indagine da una informativa inserita all’interno dell’IVR del call center, mentre attende di parlare con un operatore.
Al momento della chiamata potrà esprimere modificare o aggiornare il consenso al trattamento dei dati per questa specifica indagine di cui sopra.
Ciò premesso, ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Pertanto, in adempimento degli obblighi previsti dal citato Testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di vendita (disponibile sul sito dell’Autorità www.arera.it) e in ottemperanza al regolamento UE 2016/678 in materia di trattamento dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni.
Il titolare del trattamento dei dati finalizzati all’”INDAGINE SULLA QUALITÀ DEI CALL CENTER” ANNO 2020 è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con sede legale in Milano, Corso di Porta Vittoria 27, 20122. Il R.T.I. tra IZI SPA e Centro Statistica Aziendale Srl effettua l’indagine ed è incaricato del trattamento dei dati necessari a svolgerla. Il responsabile per il trattamento dei dati è Luca Savo società IZI Spa, Via Cornelio Celso, 11 Roma. Recapiti e contatti di ARERA sono disponibili nell’apposita sezione dedicata all’indagine sul sito web www.arera.it.
I dati personali raccolti sono trattati da personale di ARERA che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento sopra descritte. Alcuni dati connessi alla Sua chiamata al call center, da Lei forniti al venditore, indicati esplicitamente nel successivo paragrafo, verranno trattati, anche elettronicamente, nella misura e per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento dell’ indagine demoscopica che l’Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente (ARERA) condurrà al fine di accertare la qualità dei servizi telefonici e, in particolare, la soddisfazione e le aspettative dei clienti dei servizi di energia elettrica e gas che si sono rivolti ai call center. I dati personali raccolti sono trattati da personale di ARERA che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento sopra descritte.
In particolare i dati sottoposti al trattamento riguardano: il nome della persona che ha parlato con l’operatore del call center, il nome del titolare del contratto di fornitura a cui si riferisce la chiamata, il servizio a cui si riferisce la chiamata (elettrico, gas o entrambi), la data, il contratto, la settimana e la fascia oraria della chiamata, il recapito telefonico, così come risultanti dai dati in possesso dell’esercente e relativi al rapporto contrattuale instaurato o da instaurare.
Qualora Lei fosse richiamato ai fini dell’effettuazione dell’intervista telefonica, e vi acconsentisse, i dati acquisiti nel corso della stessa saranno anch’essi oggetto di trattamento, anche da personale ARERA che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità di trattamento sopra descritte; resta salva la possibilità di non rilasciare la suddetta intervista telefonica. In tal caso l’indagine proseguirà nei confronti degli altri soggetti facenti parte del campione.
Fondamento di liceità del trattamento: i dati personali raccolti per questa indagine sono trattati dall’Autorità nell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri poteri. In particolare si fa riferimento a quanto prevede l’art. 2 della legge 481/1995 sul grado di soddisfazione dei clienti e dell’efficacia dei servizi. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento come previsti dagli art. 15-22 del GDPR; in particolare, potrà chiedere di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla (diritto di accesso); potrà ottenere senza ritardo la comunicazione dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica (diritto di rettifica) ovvero l’integrazione dei dati; inoltre, ha diritto di revocare il consenso, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta (diritto di opposizione).
Cancellazione dei dati utilizzati ai fini dell’indagine: l’Autorità, al termine dell’indagine dopo la consegna dei risultati in forma anonima e il controllo degli stessi provvederà a cancellare tutti i file dati resi disponibili dalle imprese di vendita.

LE IMPOSTE NELLA BOLLETTA DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE: IVA E ACCISE

Le forniture di energia elettrica e del gas naturale sono soggette a due tipi di tassazione:
    1.    L’Accisa, imposta erariale sul consumo, e l’Addizionale regionale sul consumo (per la fornitura di gas);
    2.    L’IVA, imposta sul valore aggiunto.
L’Accisa si applica in base al Decreto Legislativo n. 504 del 26/10/1995 (Testo Unico delle Accise, ovvero “T.U.A.”) ai consumatori di energia elettrica e di gas naturale in funzione del consumo (kWh/Smc) e si paga quindi sulla base della quantità di energia e gas che consumiamo.
L’IVA, stabilita con il D.P.R n.633 del 26/10/1972, si applica invece al valore del servizio, ossia al costo totale della bolletta della luce e del gas, comprensiva di tutte le componenti (Accise ed eventuali Addizionali regionali incluse). 
Per entrambe le imposte sono previsti dei regimi fiscali sulla base della quantità dei consumi e della tipologia di consumatori.

 

REGIMI IVA

Fornitura di gas naturale
a)    Aliquota IVA ridotta al 10% (Tabella A, Parte III, n. 103 e n. 127-bis del D.P.R. 633/72):

  • per l’attività di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;
  • per la fornitura di gas destinato ad essere immesso direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogato, ovvero destinato ad imprese che lo impiegano per la produzione di energia elettrica;
  • per la fornitura di gas destinato alla combustione per usi civili limitatamente a 480 mc annui.

b)    Nessuna applicazione dell’imposta (operazioni non imponibili e non soggette): 

  • vendita a consolati, rappresentanze diplomatiche, ambasciate, ONU, Comunità Europee, comandi militari (operazione non imponibile art. 72 DPR 633/72). Serve che il cliente presenti apposita dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti;
  • vendita a clienti “esportatori abituali” (operazione non imponibile art. 8, comma 2, DPR 633/72), i quali trasmetteranno apposita dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate, consultabile per il fornitore in apposita area del proprio cassetto fiscale, nel rispetto della normativa in vigore;
  • vendita a soggetti passivi rivenditori (operazione soggetta al meccanismo del reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. d quater, del DPR 633/72) per le cessioni di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore cioè un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all’acquisto di energia elettrica, di calore o di freddo, è costituita dalla rivendita di detti beni e il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile (art. 7bis, comma 3, lett. a, DPR 633/72).

Fornitura di energia elettrica
a)    Aliquota IVA ridotta al 10% (Tabella A, Parte III, n. 103 del D.P.R. 633/72):

  • per uso domestico, ovvero residenziale a favore di privati (abitazioni);
  • per uso domestico nei casi di strutture residenziali/abitative (con presenza di un dormitorio) a carattere familiare o collettivo (caserme, scuole, asili, case di riposo, conventi, orfanotrofi, brefotrofi, carceri mandamentali, condomini esclusivamente residenziali);
  • per l’attività delle imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;
  • per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;
  • per la fornitura a clienti grossisti di cui al D.lgs. n. 79/99.

b)    Nessuna applicazione dell’imposta (operazioni non imponibili e non soggette):

  • vendita a consolati, rappresentanze diplomatiche, ambasciate, ONU, Comunità Europee, comandi militari (operazione non imponibile art.72 DPR 633/72). Serve che il cliente presenti apposita dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti;
  • vendita a clienti “esportatori abituali” (operazione non imponibile art. 8, comma 2, DPR 633/72), i quali trasmetteranno dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate, consultabile per il fornitore in apposita area del proprio cassetto fiscale, nel rispetto della normativa in vigore.
  • vendita a soggetti passivi rivenditori (operazione soggetta al meccanismo del reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. d quater, del DPR 633/72) per le cessioni di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore cioè un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all’acquisto di gas è costituita dalla rivendita di detto bene e il cui consumo personale di detto prodotto è trascurabile (art. 7bis, comma 3, lett. a, DPR 633/72).

REGIMI ACCISE

Fornitura di gas naturale
L’Art. 26 del T.U.A., integrato con l’Allegato I e la Tabella A, stabilisce le aliquote da applicare, le agevolazioni e le esenzioni sui consumi di gas naturale. Sono previsti specifici regimi per i consumi di Gas Naturale diversi da quelli previsti per gli Usi Civili.
a)    Regime accise per usi industriali

  • impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole;
  • impieghi del gas naturale nel settore alberghiero;
  • impieghi del gas naturale nel settore della distribuzione commerciale;
  • impieghi del gas naturale negli esercizi di ristorazione;
  • impieghi del gas naturale negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro;
  • impieghi del gas naturale nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili;
  • gli impieghi del gas naturale per la combustione nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti, anche quando non è previsto lo scopo di lucro.

L’aliquota agevolata è dello 0,012498 €/mc, di gran lunga più conveniente rispetto a quella per gli “usi civili”. Inoltre, i clienti che consumano annualmente più di 1.200.000 mc hanno diritto ad una riduzione del 40% sia dell’Accisa che dell’Addizionale Regionale, di conseguenza l’aliquota di Accisa scende allo 0,0074988 €/mc (se il cliente cambia fornitore in corso d’anno deve trasmettere al nuovo fornitore una dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di notorietà con la quale comunica i consumi fino a quel momento fatturati dal precedente fornitore).
b)    Regime accisa per usi autotrazione
Si considerano consumatori finali anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai. 
L’aliquota di Accisa da applicare è 0,00331 €/mc, mentre non si applica l’Addizionale Regionale e l’imposta sostitutiva.
c)    Regime accisa per la produzione ed autoproduzione di energia elettrica
Il Gas Naturale utilizzato per la produzione di Energia Elettrica ha diritto ad un’aliquota d’Accisa pari a 0,0004493 €/mc.  In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono ridotte al 30% quale che sia il combustibile impiegato e non è sottoposta ad Addizionale Regionale ai sensi del D.L. 15 settembre 1990 n. 261 convertito dalla L. 12 novembre 1990 n. 331. Gli utenti rientranti in questa categoria devono presentare mensilmente al fornitore di Gas Naturale una specifica dichiarazione nella quale indicare i volumi utilizzati per la produzione di Energia Elettrica (Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà).

d)    Sono inoltre previste riduzioni per i consumi di Gas Naturale impiegato:

  • negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi come previsto dal punto 10 della Tabella A del T.U.A., aliquota da applicare 0,01173 €/mc, mentre non si applica l’Addizionale Regionale e l’imposta sostitutiva (Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà);
  • dalle Forze armate nazionali per gli usi di riscaldamento come previsto dal punto 16 bis della Tabella A del T.U.A., aliquota da applicare 0,01166 €/mc, mentre non si applica l’Addizionale Regionale e l’imposta sostitutiva (Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà).

e)    Esenti da Accisa
Ai sensi dell’Art. 17, comma 1, e della Tabella A del T.U.A., i prodotti soggetti ad Accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati:

  • ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari, ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;
  • alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle forze armate nazionali;
  • nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto;
  • alle Forze Armate Nazionali quando sia utilizzato come carburante per motori;
  • impieghi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento;
  • impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall’aviazione privata da diporto e per i voli didattici;
  • impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti;
  • prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione;
  • sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati;
  • produzione di magnesio da acqua di mare;
  • prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi;
  • prodotti destinati a essere impiegati nell’ esportazione, vendita a clienti UE ed Extra UE. (Art. 1, comma 3, lettera a, del T.U.A).

f)    Esclusi da Accisa (totale o parziale)
Ai sensi dell’Art. 21, comma 13, del T.U.A., i prodotti soggetti ad Accisa sono esclusi dal pagamento della stessa quando sono destinati:

  • ad essere utilizzati principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici; 
  • impiegati nei processi mineralogici.

Per beneficiare di questa specifica agevolazione è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il reale utilizzo del Gas Naturale fornito indicando la tipologia di processo produttivo. Nel caso di esclusione parziale, inoltre, è necessaria:

  • una relazione tecnica redatta da un architetto iscritto all’albo con la quale si attesti la percentuale di consumo a cui applicare le imposte o, in alternativa;
  • la documentazione rilasciata dalla Dogana di competenza.

Ai sensi dell’Art. 22 del T.U.A. sono esclusi dal pagamento dell’accisa anche gli impieghi di prodotti energetici negli stabilimenti di produzione (c.d. “usi interni di raffineria”).

Forniture di energia elettrica
a)    Esenti da Accisa

  • utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità;
  • prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con Potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;
  • utilizzata per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;
  • impiegata per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;
  • consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell’Accisa secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi;
  • nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
  • ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;
  • alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali;
  • nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.

b)    Esclusi da Accisa (totale o parziale)
Sono previste esclusioni al pagamento di Accisa quando si tratta di energia elettrica:

  • impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento;
  • utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;
  • impiegata nei processi mineralogici. 

Per beneficiare di questa specifica agevolazione è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il reale utilizzo dell’Energia Elettrica fornita e la documentazione rilasciata dalla Dogana di competenza.

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