COSTITUZIONE IN MORA
In caso di mancato pagamento di una bolletta entro i termini previsti nella stessa con riferimento ad un punto di fornitura disalimentabile, Argos si riserva di inviare al Cliente una comunicazione di messa in mora (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC) con l’indicazione, in particolare, del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento dell’insoluto e le modalità di comunicazione di avvenuta esecuzione dello stesso al fine di evitare la sospensione della fornitura.
Trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo di pagamento fissato nella comunicazione di costituzione in mora e comunque nel rispetto dei termini minimi dalla notifica della costituzione in mora indicati di seguito, qualora il Cliente titolare di POD/PDR disalimentabile non abbia ancora provveduto al pagamento dell’insoluto, Argos si riserva il diritto di richiedere al Distributore la sospensione della fornitura per morosità. Il termine minimo per la richiesta di sospensione, calcolato a partire dalla data di notifica della costituzione in mora è pari:
a) nel caso di Cliente di energia elettrica di piccole dimensioni, e qualora le condizioni tecniche del misuratore consentano la riduzione di potenza, a 25 giorni solari;
b) nel caso di Cliente di energia elettrica di piccole dimensioni, e qualora le condizioni tecniche del misuratore non consentano la riduzione di potenza, a 40 giorni solari;
c) nel caso di Cliente di energia elettrica di grandi dimensioni e di Cliente di gas naturale, a 40 giorni solari.
Nel caso di Clienti disalimentabili di energia elettrica di piccole dimensioni, prima della sospensione della fornitura di energia elettrica sarà effettuata dal Distributore locale, ove le condizioni tecniche del misuratore lo consentano, una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, persistendo l’inadempimento da parte del Cliente, il Distributore, senza necessità di ulteriori comunicazioni, provvederà alla sospensione della fornitura.
Il Cliente ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura di importo pari a:
a) euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, senza preventivo invio della comunicazione di costituzione in mora;
b) euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, nonostante il Fornitore non abbia garantito al Cliente finale il mancato rispetto di uno dei seguenti termini:
i) termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
ii) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore della sospensione della fornitura.